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Conseguenze del trasferimento del domicilio di una persona fisica da uno Stato membro in Svizzera pe



Le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, devono essere interpretate come nel senso che si oppongono a un regime fiscale di uno Stato membro che, in una situazione in cui un cittadino di uno Stato membro, una persona fisica che esercita un'attività economica nel territorio della Confederazione svizzera, trasferisce la propria residenza al Lo Stato membro il cui regime fiscale è in discussione in Svizzera, prevede il recupero, al momento del trasferimento, dell'imposta dovuta sulle plusvalenze non realizzate relative alle azioni detenute da tale cittadino, mentre, nel caso di mantenimento del domicilio nello stesso Stato membro, il recupero dell'imposta avviene solo nel momento in cui si realizzano le plusvalenze, ossia sul trasferimento delle azioni in questione. Questa è la soluzione raggiunta dalla CGUE in una sentenza del 26 febbraio 2019 (CJEU, 26 febbraio 2019, causa C-581/17 n. Lexbase: A9872YYB).


In questo caso, dal 1 ° febbraio 2008, un cittadino tedesco è stato l'amministratore di una società di diritto svizzero, in cui è attivo nel campo della consulenza informatica e detiene il 50% delle azioni della società. Il 1 ° marzo 2011, trasferisce la sua casa dalla Germania alla Svizzera.


L'autorità fiscale di Costanza applica un'imposta sul reddito sul guadagno non realizzato sul suo interesse nella società. Ritenendo che questa imposizione sia contraria all'ALCP, il denunciante ha presentato un ricorso al tribunale tributario tedesco.


Il tribunale dubita in un primo tempo della conformità del regime fiscale in questione, che prevede la tassazione di plusvalenze non realizzate su azioni della società senza rinvio del pagamento dell'imposta dovuta nel caso di un trasferimento da parte di un lo Stato membro interessato dal suo domicilio in Svizzera, mentre in caso di trasferimento da tale cittadino del suo domicilio in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania o da uno Stato terzo parte Accordo EFE, questo regime fiscale consente il differimento, senza interessi e senza garanzia, del pagamento di tale tassa fino al trasferimento effettivo delle relative partecipazioni, da un lato, che lo Stato ospitante alla Repubblica federale di Germania assistenza e sostegno nel settore del recupero fiscale e, in secondo luogo, che il contribuente è soggetto in questo Stato ricevente a un'imposizione paragonabile all'imposizione di t reddito tedesco.


In queste circostanze la corte decide di sospendere il procedimento.


Per la Corte, per quanto riguarda l'obiettivo di un'efficace verifica fiscale, l'accordo in discussione prevede la possibilità di scambiare informazioni.


La mancanza di possibilità di rinvio del pagamento dell'imposta in questione è una misura che, in ogni caso, va oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Inoltre, per quanto riguarda l'obiettivo della necessità di garantire il recupero dell'imposta, si deve considerare che il recupero immediato dell'imposta in questione al momento del trasferimento del domicilio del contribuente può, in linea di principio, essere giustificato. la necessità di assicurare il recupero efficiente dei debiti fiscali.


Tuttavia, questa misura va oltre quanto necessario per raggiungere questo obiettivo e deve essere considerata sproporzionata. In tali circostanze, la Corte conclude che il regime fiscale in questione costituisce una restrizione ingiustificata al diritto di stabilimento previsto dall'ALCP!

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